Fuori dai settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il lavoro intermittente con il medesimo datore è ammesso per un massimo di (art. 13, c. 3, D.Lgs. 81/2015):
- A.300 giornate di effettivo lavoro nell'arco di due anni solari
- B.180 giornate di effettivo lavoro nell'arco di un anno solare
- C.600 giornate di effettivo lavoro nell'arco di cinque anni
- D.400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari
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D. 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari
Art. 13, c. 3, D.Lgs. 81/2015: massimo 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari.