Secondo l'art. 6, c. 1, L. 689/1981, il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione è obbligato in solido con l'autore, salvo che provi:
- A.che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà
- B.di aver assicurato la cosa contro i danni
- C.di non conoscere personalmente l'autore della violazione
- D.di non essere stato presente al momento della violazione
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A. che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà
Art. 6, c. 1, L. 689/1981: il proprietario della cosa è obbligato in solido con l'autore della violazione se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.