Ai sensi dell'art. 437 c.p., chi omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, commette:
- A.il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
- B.una contravvenzione punita con la sola ammenda, estinguibile mediante prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. 758/1994
- C.il delitto di omissione di atti d'ufficio
- D.un illecito amministrativo
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A. il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
Art. 437 c.p.: chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione; la pena è aumentata se dal fatto deriva un disastro o un infortunio.