Ai sensi dell'art. 2109, c. 1, c.c., il prestatore di lavoro ha diritto a un giorno di riposo:
- A.ogni due settimane, di regola in coincidenza con il sabato
- B.ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica
- C.ogni settimana, solo se previsto dal contratto collettivo
- D.ogni sei giorni lavorati, nel giorno scelto dal lavoratore
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B. ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica
Art. 2109, c. 1, c.c.: il prestatore ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.