Per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 potevano far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, l'art. 1, c. 12, L. 335/1995 prevede:
- A.una pensione data dalla somma di una quota retributiva e di una quota contributiva
- B.una pensione forfettaria pari all'assegno sociale maggiorato
- C.una pensione interamente calcolata con il sistema contributivo dal primo anno
- D.una pensione interamente calcolata con il sistema retributivo
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A. una pensione data dalla somma di una quota retributiva e di una quota contributiva
Art. 1, c. 12, L. 335/1995: la pensione è la somma della quota retributiva per le anzianità anteriori al 31.12.1995 e della quota contributiva per le anzianità successive.