Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 81/2008, i lavori temporanei in quota possono essere effettuati:
- A.Solo nei mesi compresi tra aprile e ottobre, salvo deroga dell'ASL
- B.In qualsiasi condizione meteorologica, purché i lavoratori indossino l'imbracatura
- C.Soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori
- D.Solo con la presenza continuativa in cantiere del coordinatore per l'esecuzione e del preposto dell'impresa
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C. Soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori
Art. 111, c. 7, D.Lgs. 81/2008: il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.